Art. 40.
(Provvedimenti e reclami in materia di permessi).

      1. Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di polizia, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.
      2. La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.
      3. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a

 

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mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.
      4. Il tribunale di sorveglianza, raccolte, se del caso, ulteriori documentazioni o informazioni, applicati gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, provvede sul reclamo, previa comunicazione alle parti, nella prima udienza utile, con dispensa dalla osservanza dei termini minimi per comparire. La corte di appello provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
      5. Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte di appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
      6. Quando per effetto della disposizione del comma 5 non è possibile comporre il tribunale di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione del tribunale ai sensi del comma 3 dell'articolo 102.
      7. L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal comma 3 e durante il procedimento previsto dal comma 4, sino alla decisione dell'organo giudiziario che decide sul reclamo.
      8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai permessi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 39. In tale caso è obbligatoria la scorta.
      9. Il procuratore generale presso la corte di appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che hanno rilasciati gli stessi permessi.